Caso UBS, la Svizzera: “comunicare all’estero dati dei correntisti è un reato”
BERNA – L’istituto di credito UBS non può comunicare alle autorità americane i dati dei propri 52’000 clienti richiesti dal fisco statunitense. Lo afferma il consiglio federale elvetico. Se necessario, il dicastero di giustizia e polizia svizzero emanerà anche un’ordinanza ad hoc che vieti esplicitamente alla banca di trasmettere le informazioni.
Questo è quanto si legge in un esposto presentato ieri dal governo elvetico al tribunale di Miami in risposta alla presa di posizione del fisco americano del 30 giugno scorso. In un ulteriore comunicato ufficiale, la Svizzera chiarisce inequivocabilmente che il diritto in vigore vieta all’UBS di dare seguito a un’eventuale richiesta di consegna dei dati da parte del tribunale di Miami nel corso del procedimento civile.
Berna, perciò, riafferma il diritto e dovere di ciascun cittadino svizzero a non violare le proprie leggi giurisdizionali – il segreto bancario, in questo caso – nemmeno qualora vi siano pressioni internazionali. La consegna dei dati, quindi, potrebbe avvenire solo ed eventualmente a seguito della modifica democratica delle normative in vigore.
Non solo, secondo il consiglio federale UBS non solo non potrebbe ma nemmeno sarebbe in grado di trasmettere i dati, poiché le autorità adotterebbero tutti i provvedimenti necessari per impedire alla banca di dare seguito alla trasmissione.
Nel frattempo, il giudice del tribunale di Miami responsabile del processo che dovrebbe aprirsi lunedì, ha respinto l’ultima richiesta della banca, che chiedeva all’autorità fiscale degli Stati Uniti (IRS) la comunicazione del numero dei clienti americani sospettati di evasione già identificati per conto proprio.
UBS voleva dimostrare che l’IRS avrebbe tecnicamente la possibilità di procurarsi i dati in altri modi e non solo tramite lo strumento del “John Doe summon”, che prevede una citazione in giudizio della banca invece di una cerchia di persone ancora non identificate (John Doe è un nome fittizio, come Mario Rossi).
La difesa del fisco americano, secondo cui esiste un precedente nel 1981, ha però convinto il giudice Alan Gold. All’epoca una corte d’appello aveva deciso che non è possibile rinunciare al provvedimento ad ampio raggio (il “John Doe summon”) solo perché alcuni dati sono già stati consegnati.
L’UBS aveva dal proprio canto affermato che l’IRS potrebbe ottenere le informazioni attraverso annunci volontari da parte dei clienti. Secondo il giudice Gold, l’argomento non è convincente, perché non si tratta di un’alternativa valida per l’autorità fiscale per ottenere in maniera rapida e completa i dati necessari.
Red. Int.
Lascia un commento