Giustizia elvetica: «Ubs deve fare i nomi dei sospettati di frode»

LUGANO – Se è vero che il cliente degli istituti di credito svizzero non può più fruire del segreto bancario, da oggi le banche non possono tenere all’oscuro i clienti di indagini sul proprio conto.
Questa la decisione del pretore di Lugano Francesco Trezzini, presa in seguito alla richiesta di un avvocato elvetico di due clienti statunitensi di Ubs con conti a Lugano. La decisione, secondo l’avvocato, ha valenza generale per tutti i clienti.
In sostanza, l’istituto di credito ha l’obbligo di informare i propri clienti americani che potrebbero figurare sulla lista redatta dalle autorità fiscali americane contenente 4450 nominativi di presunti frodatori.
Intervistato dalla Radio svizzera italiana, l’avvocato dei due clienti ha chiarito che la banca deve informare immediatamente quei clienti il cui nome è già stato trasmesso alle autorità fiscali americane in marzo. Deve inoltre spiegare ai clienti se e in base a quali criteri il loro nome figura nella lista in preparazione.
Interpellata a tal proposito, l’Ubs ha già affermato con un comunicato ufficiale che intende rispettare la decisione del pretore.
L’Ubs ha precisato di stare esaminando quelle transazioni che rientrano nella definizione di “tax fraud or the like” (frode bancaria e simili) stabilita poche settimane fa da Usa e Svizzera. I clienti i cui movimenti rientreranno in tale definizione, saranno prontamente informati. Quest’analisi durerà ancora alcuni mesi.
In ogni caso, conclude Ubs, spetterà poi all’Amministrazione federale o al Tribunale amministrativo decidere se trasmettere o meno alle autorità fiscali americane i dati raccolti.
Red. Int.
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